Altalex.comApprofondimenti

Gratuito patrocinio: il nuovo limite di reddito per il 2021

Condividi

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, il Decreto del ministero della Giustizia del 23 luglio 2020 (testo in calce) di adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

È utile premettere che il patrocinio a spese dello Stato è un particolare istituto che consiste nel riconoscimento dell’assistenza legale gratuita, a carico dello Stato, a favore dei non abbienti che intendano promuovere un giudizio o difendersi e il cui reddito annuo non supera una certa soglia.

Tale istituto trova il suo fondamento nell’art. 24 della Cost. a norma del quale “sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”.

Nel decreto in esame, l’importo indicato nell’articolo 76, comma 1, Testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia (DPR n. 115/2002), che determina le condizioni reddituali per l’ammissione al gratuito patrocinio, è aggiornato ad € 11.746,68.

Tale importo è il frutto dell’adeguamento biennale (ai sensi dell’art. 77 del medesimo T.U.) delle soglie di reddito in relazione alle variazioni del costo della vita accertate dall’Istat, sulla base delle rilevazioni dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi nel biennio precedente. 

Rilevato che, “in tale biennio, risulta una variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo..pari allo 0,022”, da questa percentuale è stato determinato il nuovo importo (il precedente adeguamento risale al 2018 e in quella occasione il limite era stato ridotto a 11.493,82 €).

Tra i redditi rilevanti rientrano tutte le tipologie di redditi imponibili ai fini delle imposte sui redditi (da lavoro dipendente, autonomo, d’impresa, di capitale, fondiari, ecc.), compresi quelli esenti dall’Irpef o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o sostitutiva, e che pertanto sarebbero esclusi dalla base imponibile ai fini fiscali.

Nel calcolo rientra non solo il reddito percepito dal richiedente, ma anche quello dei familiari conviventi, eccetto quando il giudizio attiene ai diritti personalissimi (es. nome riservatezza) o in conflitto con quelli degli altri membri della famiglia (es. separazione coniugale).

Rileva, quindi, la capacità economica complessiva del richiedente, tanto che viene compreso anche l’importo dell’assegno di mantenimento percepito dall’ex coniuge ed il Reddito di cittadinanza.

Infine, occorre segnalare che, per alcuni reati (es. violenza sessuale), i suddetti limiti di reddito non operano e, quindi, le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato in tutti i casi.

ALLEGATO: MIN. GIUSTIZIA, DECRETO 23 LUGLIO 2021

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.